“Lo Statuto”

 

STATUTO

denominazione

art. 1

È costituita una Libera Associazione, ai sensi dell’art.36 e segg. Del codice Civile, denominata

AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA – ONLUS”

art. 2

L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs.n°460 del 4.12.97.

L’Associazione è costituita per una durata di tempo illimitata e potrà essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto

sede

art. 3

L’Associazione ha sede in Albino (BG), Via L. Dehon n° 1, presso la Scuola Apostolica del Sacro Cuore, e potrà essere trasferita in qualsiasi momento con l’accordo degli associati

scopo

art. 4

L’associazione, mediante l’attività dei propri associati, persegue fini di solidarietà sociale con l’assenza di ogni finalità lucrativa.

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 460/97 l’associazione svolgerà la propria attività nel settore della beneficenza. Allo scopo di esercitare la propria attività e raggiunger il proprio scopo, l’associazione si propone:

  • a. Il sostegno economico-finanziario di progetti e iniziative di assistenza e di sviluppo socio economico, nei Paesi poveri del mondo, in collaborazione con le missioni promosse dai missionari dehoniani;

  • b. attività di assistenza sociale sul territorio per il supporto di progetti volti a facilitare l’inserimento socio culturale di cittadini extracomunitari.

Nel perseguire i suoi scopi l’associazione opera in sinergia con le attività benefiche dell’Istituto Missionario “Scuola Apostolica S. Cuore” di Albino (BG).

art. 5

L’associazione non potrà svolgere attività diverse  da quelle indicate nell’art. 4 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, quali:

  1. la formazione umana e cristiana dei soci, volta alla loro sensibilizzazione verso i problemi del disagio delle aree di operatività dell’associazione;

  2. l’opera di testimonianza e di propaganda, attraverso i mezzi di comunicazione, secondo gli scopi dell’associazione stessa.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

E’ fatto obbligo l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’ acronimo “ONLUS”.

Soci e Simpatizzanti

art. 6

L’Associazione è composta da:

  1. soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori;
  2. simpatizzanti.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e tutti coloro che verranno successivamente ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

Sono Simpatizzanti coloro che, pur non aderendo formalmente all’associazione in qualità di soci, chiedono di essere sistematicamente informati sulle iniziative e gli impegni dell’associazione stessa. Il Consiglio Direttivo prenderà atto di tale richiesta e deciderà entro trenta giorni.

L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Associati: diritti e doveri

art. 7

  1. Gli associati hanno il diritto di voto e  possono rivestire cariche associative;

  2. Usufruiscono  di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e registri dell’associazione;

  3. Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata;

  4. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita;

  5. Concorrono alla gestione dell’Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’ elezione delle cariche associative;

  6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri;

  7. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

  8. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione del programma dell’Associazione;

  9. Le prestazioni degli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Ammissione, esclusione e recesso

art. 8

L’ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta, presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa  all’atto dell’ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;

  1. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Organizzazione;

  2. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile;

  3. La qualità di Associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi;

  4. L’Associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’Associazione o posto nella posizione di Simpatizzante;

  5. Può altresì essere escluso dell’Associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’Associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi;

  6. L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo che provvede a darne comunicazione all’interessato. E’ ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile;

  7. Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza oneri, ferma restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione;

  8. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

organi

art. 9

Sono organi dell’Associazione:

  • – l’Assemblea;
  • – il Consiglio Direttivo;
  • – il Presidente;
  • – il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • – il Comitato Esecutivo;
  • – il Tesoriere;
  • – il Segretario;
  • – il Collegio dei Probiviri.

assemblea

art. 10

L’Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati e quali risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All’Assemblea compete:

  • a) nominare il Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
  • b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • c) nominare il Collegio dei Probiviri;
  • d) approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
  • e) approvare i regolamenti associativi;
  • f) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
  • g) approvare le modifiche statuarie;
  • h) deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

art. 11

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare e deve essere spedita ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni dalla data stabilita per la riunione.

L’avviso di convocazione deve fissare anche la data per la seconda convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

art. 12

Le deliberazioni dell’Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolando tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Nell’Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni socio, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti (art. 26), quelle relative allo scioglimento,cessazione della Associazione (art. 25), nonché la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Non sono ammessi voti per corrispondenza o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.

Il voto è espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall’Assemblea.

Le votazioni dell’Assemblea hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

consiglio direttivo

art. 13

L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall’Assemblea, previa la determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I Consiglieri, così nominati, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.

La carica è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

art. 14

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio consuntivo dell’Associazione e la determinazione delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi d’urgenza, mediante telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora e luogo della riunione, nonché l’indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo determina l’ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi da versare una tantum, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato Esecutivo e al Segretario.

presidente

art. 15

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

collegio dei revisori dei conti

art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea anche tra persone non associate, con la designazione del Presidente.

Ad Essi spetta il compito di:

  • a) controllare la gestione contabile dell’Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, degli accertamenti di cassa, redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare in Assemblea;

  • b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Consigliere e ha la durata di tre anni ed è rinnovabile anche più volte.

I Revisori dei Conti partecipano all’Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

comitato esecutivo

art. 17

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per la convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

tesoriere

art. 18

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea.

segretario

art. 19

Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

collegio dei probiviri

art. 20

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio dei Probiviri che decide quindi sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

Il Collegio dei Probiviri  è composto da cinque membri nominati dall’Assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura e la loro decisione è inappellabile.

patrimonio

art. 21

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  • c) da donazioni, legati, lasciti.

art. 22

I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’Associazione sono costituiti:

  • a) dalle quote associative annuali, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, comprese quelle una tantum e di ammissione;

  • b) dai redditi dei beni patrimoniali;

  • c) dai contributi dello Stato, degli Enti Locali, degli Enti Pubblici e Privati e dai contributi dei Cittadini destinati al perseguimento degli scopi sociali.

utili e avanzi di gestione

art. 23

È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

art. 24

Gli esercizi finanziari dell’Associazione sono annuali e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’Asssemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Dalla data dell’avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’Associazione e saranno a disposizione degli associati che intendano consultarli.

durata e scioglimento

art. 25

L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento,la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli Associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

     L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

L’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, per opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n° 662 del 23.12.96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Modifica dello Statuto

art. 26

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dell’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sottosezioni

art. 27

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

norme integrative

art. 28

Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di Associazioni.