“Lo Statuto”

 

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

“AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ODV”

art. 1

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, degli artt.36 e ss. del codice Civile, una Libera Associazione, denominata

AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA –  ODV”

 art. 2

L’organizzazione è costituita in conformità alle norme del Codice civile in tema di associazioni e alle norme del Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), quale Ente del terzo settore e nello specifico quale  “Organizzazione di volontariato”.

La qualificazione di “Organizzazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione è costituita per una durata di tempo illimitata e potrà essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto

Sede

art. 3

L’Associazione ha sede in Albino (BG), Via L. Dehon n° 1, presso la Scuola Apostolica del Sacro Cuore.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Scopo

art. 4

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ai sensi dell’art.  5 del D.lgs 117/2017, l’associazione svolgerà la propria attività prevista rispettivamente dalle lettere:

  1. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u), art. 5 del D.Lgs 117/2017);
  2. i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale (lett. i), art. 5 del D.Lgs 117/2017);
  3. k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), art. 5 del D.Lgs. 117/2017).

Allo scopo di esercitare la propria attività e raggiunger il proprio scopo, l’associazione si propone:

  1. Il sostegno economico-finanziario di progetti e iniziative di assistenza e di sviluppo socio economico, nei Paesi poveri del mondo, in collaborazione con le missioni promosse dai missionari dehoniani, riconducibile alla lettera u);
  2. attività di assistenza sociale sul territorio per il supporto di progetti volti a facilitare l’inserimento socio culturale di cittadini in situazione di difficoltà e disagio riconducibile alla lettera u);
  3. svolgere e promuovere corsi ed incontri di formazione umana e cristiana rivolta a soci e non soci, finalizzata alla loro sensibilizzazione verso i problemi del disagio delle aree di operatività dell’associazione, attività riconducibile alla lettera i);
  4. svolgere e promuovere l’opera di testimonianza e di propaganda, attraverso i mezzi di comunicazione, secondo gli scopi dell’associazione stessa, attività riconducibili alla lettera i).

Nel perseguire i suoi scopi l’associazione opera anche in sinergia con le attività benefiche dell’Istituto Missionario Scuola Apostolica S. Cuore e in particolare con la comunità “Scuola Apostolica S. Cuore” di Albino (BG).

art. 5

L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Tali attività saranno individuate e documentate dal consiglio Direttivo.

Per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle proprie attività l’associazione potrà stipulare apposite convenzioni ed accordi con Istituzioni Pubbliche ed Enti del Terzo Settore e altri enti privati.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso

Soci

art. 6

L’Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e tutti coloro che verranno successivamente ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni.

L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.

Simpatizzanti

art. 7

Sono Simpatizzanti coloro che, pur non aderendo formalmente all’associazione in qualità di soci, chiedono di essere sistematicamente informati sulle iniziative e gli impegni dell’associazione stessa. Qualora il simpatizzante avesse intenzione di diventare socio dell’Associazione né farà formale richiesta secondo quanto stabilito all’art.9.

Associati: diritti e doveri

art. 8

Gli associati:

  1. Hanno diritto di voto e possono rivestire cariche associative;
  2. Usufruiscono  di tutti i servizi dell’associazione, hanno il diritto di accedere e conoscere tutti i programmi con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e registri dell’associazione;
  3. Partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita;
  4. Concorrono alla gestione dell’Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’ elezione delle cariche associative;
  5. Hanno tutti parità di diritti e doveri;
  6. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
  7. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione del programma dell’Associazione;
  8. Le prestazioni degli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
  9. Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ammissione, esclusione e recesso

art. 9

 L’ammissione del nuovo associato è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta, presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all’atto dell’ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;

  1. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Organizzazione;
  2. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può entro 30 giorni ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile;
  3. La qualità di Associato si perde per decesso, esclusione e recesso. La quota associativa è intrasmissibile, anche a causa di morte agli eredi;
  4. L’Associato non in regola nel pagamento di almeno una annualità associativa, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’Associazione o posto nella posizione di Simpatizzante;
  5. Può altresì essere escluso dell’Associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’Associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi;
  6. L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo che provvede a darne comunicazione all’interessato. E’ ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile;
  7. Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza oneri, ferma restando, in ogni caso, quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione;
  8. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

 Dei volontari e dell’attività di volontariato

Art.10

 I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  1. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  2. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

 Organi

art. 11

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo ed il revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;

Sono inoltre previsti:

  • il Comitato Esecutivo;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Probiviri.

 Assemblea

art. 12

L’Assemblea è l’organo sovrano ed è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati e quali risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi scegliendoli tra i propri soci e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati qualora non sia nominato il collegio dei probiviri;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

art. 13

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dell’organo di controllo e del Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare e deve essere spedita ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni dalla data stabilita per la riunione.

L’avviso di convocazione deve fissare anche la data per la seconda convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 20% dei soci.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,  sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

 art. 14

Le deliberazioni dell’Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolando tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Nell’Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni socio, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti quelle relative allo scioglimento, cessazione della Associazione nonché la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ciascun associato puo’ farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato puo’ rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.

Il voto è espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall’Assemblea.

Le votazioni dell’Assemblea hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

Consiglio direttivo

art. 15

L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall’Assemblea tra i soci, previa la determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La totalità degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato. Ove, per qualunque motivo, non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l’assemblea dovrà essere convocata prima possibile per nuove elezioni. Infine, nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, il consiglio si considererà decaduto e si procederà a una nuova nomina assembleare

I Consiglieri, così nominati, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.

La carica è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

art. 16

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio consuntivo dell’Associazione e la determinazione delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi d’urgenza, mediante telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora e luogo della riunione, nonché l’indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nello specifico il Consiglio:

  • amministra l’organizzazione;
  • Definisce l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
  • Delibera in merito allo svolgimento delle attività secondarie così come previsto dall’art.6 del D.lgs 117/2017;
  • Determina le quote associative da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi da versare una tantum, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
  • predispone il Bilancio d’esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  • redige l’eventuale Regolamento, da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea;
  • assume ogni altra decisione necessaria all’Associazione ed al suo funzionamento, salvo quelle che, per Legge o per Statuto, siano riservate all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato Esecutivo e al Segretario.

Presidente

art. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Organo di Controllo

art. 18

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Comitato esecutivo

art. 19

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per la convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Tesoriere

art. 20

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell’Associazione che il Consiglio una volta approvata sottoporrà all’Assemblea.

Segretario

art. 21

Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Collegio dei probiviri

art. 22

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio dei Probiviri che decide quindi sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

Il Collegio dei Probiviri  è composto da cinque membri nominati dall’Assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura e la loro decisione è inappellabile.

Patrimonio

art. 23

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  3. da donazioni, legati, lasciti.

art. 24

I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’Associazione sono costituiti:

  1. dalle quote associative annuali, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, comprese quelle una tantum e di ammissione;
  2. dai redditi dei beni patrimoniali;
  3. dai contributi dello Stato, degli Enti Locali, degli Enti Pubblici e Privati e dai contributi dei Cittadini destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Utili e avanzi di gestione

art. 25

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per utilizzato per lo svolgimento dell’ attivita’ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale.

 art. 26

Gli esercizi finanziari dell’Associazione sono annuali e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizi annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall’Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’Asssemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Dalla data dell’avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’Associazione e saranno a disposizione degli associati che intendano consultarli.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate  risultano superiori ad  €100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet  gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano superiori ad 1 milione di euro annui, l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

Libri

art.27

 L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo qualora nominato;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono qualora nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell’Associazione che metterà a disposizione quanto richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

 Durata e scioglimento

art. 28

L’Associazione ha durata illimitata. 

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli Associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

      L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea

      protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Runts competente di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Modifica dello Statuto

art. 29

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dell’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sottosezioni

art. 30

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Norme integrative

art. 31

Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili, il codice civile, le norme di legge vigenti in materia di Associazioni e le norme specialistiche di settore.